(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 5
                         del 16 aprile 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.   La   Regione   Liguria   contribuisce  alla  realizzazione  di
infrastrutture e parcheggi per  l'organizzazione  della  mobilita'  a
favore  dei  Comuni  gia'  individuati  ai sensi degli articoli 3 e 6
della legge  24  marzo  1989  n.  122  (disposizioni  in  materia  di
parcheggi,  programma  triennale  per  le  aree  urbane  maggiormente
popolate, nonche' modificazioni di alcune norme del testo unico sulla
disciplina della circolazione stradale,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica n.  393/1959), tenuti alla adozione del
Piano  urbano  del  traffico  ai  sensi  dell'art.  36  del   decreto
legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo Codice della strada) nonche'
in  altri  Comuni che presentino specifiche situazioni di fabbisogno,
prevedendo altresi' la partecipazione di altri soggetti  pubblici  ed
aziende  pubbliche,  per  l'attuazione di interventi concertati con i
Comuni medesimi.
  2. La Regione  promuove,  inoltre,  la  realizzazione  di  piani  e
progetti  speciali  di  interesse regionale, riguardanti le finalita'
della presente legge, di concerto con le Amministrazioni interessate.
  3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 devono altresi':
   a) favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane a
maggior densita', attraverso infrastrutture per la sosta, dispositivi
per la regolazione della circolazione,  infrastrutture  necessarie  a
garantire  produttivita',  efficienza,  affidabilita'  al servizio di
pubblico trasporto, migliorare le condizioni di accessibilita'  delle
aree urbane;
   b)  agevolare la riorganizzazione della circolazione veicolare nei
centri  storici,  incentivandone  la  fruizione   pedonale,   nonche'
l'utilizzo  turistico del territorio ed il godimento dei beni e delle
bellezze architettoniche ed ambientali;
   c) consentire l'interconnessione tra i parcheggi e  i  servizi  di
pubblico    trasporto,    attraverso   impianti   puntuali,   nonche'
organizzazioni logistiche e di coordinamento delle tariffe.
  4.  Nella  programmazione  delle  risorse  la  Regione  attribuisce
priorita' al finanziamento di interventi:
   a) previsti in Accordi di Programma dalla stessa sottoscritti;
   b) previsti in Piani Territoriali di livello regionale;
   c) ammessi a contribuzione dalla CE e da altri Enti pubblici.