(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 5 del 16 aprile 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Finalita' 1. La Regione Liguria contribuisce alla realizzazione di infrastrutture e parcheggi per l'organizzazione della mobilita' a favore dei Comuni gia' individuati ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge 24 marzo 1989 n. 122 (disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonche' modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393/1959), tenuti alla adozione del Piano urbano del traffico ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo Codice della strada) nonche' in altri Comuni che presentino specifiche situazioni di fabbisogno, prevedendo altresi' la partecipazione di altri soggetti pubblici ed aziende pubbliche, per l'attuazione di interventi concertati con i Comuni medesimi. 2. La Regione promuove, inoltre, la realizzazione di piani e progetti speciali di interesse regionale, riguardanti le finalita' della presente legge, di concerto con le Amministrazioni interessate. 3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 devono altresi': a) favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane a maggior densita', attraverso infrastrutture per la sosta, dispositivi per la regolazione della circolazione, infrastrutture necessarie a garantire produttivita', efficienza, affidabilita' al servizio di pubblico trasporto, migliorare le condizioni di accessibilita' delle aree urbane; b) agevolare la riorganizzazione della circolazione veicolare nei centri storici, incentivandone la fruizione pedonale, nonche' l'utilizzo turistico del territorio ed il godimento dei beni e delle bellezze architettoniche ed ambientali; c) consentire l'interconnessione tra i parcheggi e i servizi di pubblico trasporto, attraverso impianti puntuali, nonche' organizzazioni logistiche e di coordinamento delle tariffe. 4. Nella programmazione delle risorse la Regione attribuisce priorita' al finanziamento di interventi: a) previsti in Accordi di Programma dalla stessa sottoscritti; b) previsti in Piani Territoriali di livello regionale; c) ammessi a contribuzione dalla CE e da altri Enti pubblici.